A chi è rivolto
Ai professionisti per conto di cittadini e/o imprese che intendino presentare istanze
Descrizione
TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI
Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 32/08 e s.m.i. - art. 24 e 49 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Come fare
Negli ambiti assoggettati a vincolo paesaggistico, gli interventi edilizi possono essere realizzati soltanto a condizione che, oltre al titolo abilitativo edilizio (di qualsiasi tipo), venga acquisita anche l'Autorizzazione Paesaggistica, cioè il provvedimento previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) che accerti la loro compatibilità dal punto di vista paesaggistico.
La competenza a rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica è della Regione o, in alcuni casi, è demandata ai Comuni, che si avvalgono delle Commissioni Locali per il Paesaggio, secondo la procedura stabilita dal suddetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
L'articolo 3 della Legge Regionale n. 32/2008 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" individua le competenze a rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica in rapporto alle diverse tipologie di intervento ed indica le opere per le quali l'Autorizzazione non è richiesta.
Cosa serve
Il Codice dei Beni culturali ha previsto l'istituzione delle Commissioni per il Paesaggio, i cui componenti devono possedere una particolare e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed esprimere un parere obbligatorio a supporto delle amministrazioni che esercitano le funzioni paesaggistiche.
La Regione Piemonte, con Legge n. 32/2008 e s.m.i. e con D.G.R. n.34-10229 del 1° dicembre 2008 ha adeguato la legislazione regionale alla normativa nazionale individuando le Commissioni Locali per il Paesaggio, e le competenze tecnico-scientifiche che le stesse devono possedere.
Il comune di Santhià ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma singola.
La Commissione Locale per il Paesaggio esprime:
- parere obbligatorio non vincolante sui vincoli paesaggistici
- parere obbligatorio vincolante sugli immobili che gli strumenti urbanistici locali (Piano Regolatore Generale) individuano come di interesse storico artistico (ai sensi dell'art. 24 e 49 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.).
I pareri sono previsti dalla normativa nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e nell'ambito delle pratiche edilizie relative ad immobili all'interno della perimetrazione dei centri storici e ad immobili che gli strumenti urbanistici locali (Piano Regolatore Generale) individuano come di interesse storico artistico (ai sensi dell'art. 24 e 49 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.).
Cosa si ottiene
Il parere rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio nelle forme: obbligatorio non vincolante/vincolante
Tempi e scadenze
Le tempistiche per l'ottenimento del parere rilasciato dalla Commissione Locale per il Paesaggio, rientrano nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Riferimenti Normativi
art. 24 e 49 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.
Condizioni di servizio
I pareri sono previsti dalla normativa nell'ambito dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e nell'ambito delle pratiche edilizie relative ad immobili all'interno della perimetrazione dei centri storici e ad immobili che gli strumenti urbanistici locali (Piano Regolatore Generale) individuano come di interesse storico artistico (ai sensi dell'art. 24 e 49 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.).
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 10/12/2025